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D.L. 6 agosto 2021, n. 111 - Nuove disposizioni in vista dell’avvio del prossimo anno accademico

Carissime, Carissimi,
con il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 sono state adottate nuove disposizioni in vista dell’avvio del prossimo anno accademico, alla luce del nuovo contesto del quadro epidemiologico e dell’andamento del piano vaccinale.

Preliminarmente, all’art. 1, comma 1, è stato ribadito il principio - al quale, tutte le università si erano già conformate nel corso dell’ultimo anno accademico – dello svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari.

A tal fine, le università devono adottare le seguenti misure minime di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, assicurando – secondo le modalità e i controlli di seguito riportati – la più ampia
partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curriculari, anche tenendo conto delle condizioni strutturali – logistiche degli edifici;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si segnala, poi, che il Decreto Legge ha introdotto importanti novità, in particolare:
- a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale universitario, sia docente che tecnico amministrativo, deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19;

- il mancato rispetto di tali obblighi ha come conseguenza che il personale è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, tenuto conto delle
caratteristiche e delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente, da un lato, e tecnico amministrativo, dall’altro, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

- a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 anche gli studenti universitari devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza;

- l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID–19 non si applica al personale docente e tecnico amministrativo, nonché agli studenti, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;

- le università effettuano le verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID - 19 secondo modalità che verranno indicate in un successivo DPCM e, comunque, secondo scelte organizzative di ciascun ateneo, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy ed, in particolare, avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde COVD-19 nei limiti delle finalità previste dalla norma;

- le verifiche nei confronti degli studenti universitari in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19 avvengono a campione e secondo modalità individuate
dalle singole università;

- le verifiche sopra richiamate competono ai “responsabili” delle università, per tali intendendosi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 240 del 2010, i Rettori ed eventuali loro delegati in base all’organizzazione, che ciascun ateneo assumerà per il controllo.

Va precisato, inoltre, che, in ragione della clausola generale di cui all’art. 12 del D.L. n. 105 del 2021, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 non incompatibili con le nuove misure introdotte, tra cui, in particolare, la possibilità di adottare piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, con i quali garantire, tra l’altro, anche specifiche esigenze formative da parte degli studenti, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con DSA.

Al contempo, resta applicabile anche il comma 2 dell’art. 23 del DPCM 2 marzo 2021, che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse.

Le medesime disposizioni si applicano, infine, per quanto compatibili, anche alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Vi ringrazio, come sempre, per il profondo impegno e la dedizione che voi tutti e le vostre comunità state assicurando.

Colgo l’occasione per inviare a docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico amministrativo un augurio di un nuovo accademico da vivere nelle nostre università in presenza e in sicurezza.


prof.ssa Maria Cristina Messa

Ministro dell'Università e della Ricerca

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