A TUTTI GLI ABILITATI:
Si ricorda che, secondo la normativa vigente (DPR 28/12/2000 n. 445), è possibile dichiarare il conseguimento dell’abilitazione mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva in carta semplice con l'indicazione dei dati anagrafici del dichiarante, del tipo di abilitazione conseguita "alla professione di …", anno e sessione di conseguimento, votazione) che deve obbligatoriamente essere corredata della fotocopia di un proprio documento di identità.
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011, a partire dall'01/01/2012 i certificati non potranno essere più accettati da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi; a tal fine, infatti, recheranno in calce obbligatoriamente la seguente dicitura:
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi
(art. 15 Legge 12/11/2011 n. 183)
Gli interessati, nei casi sopra indicati, potranno dunque produrre solo autocertificazioni.
Tuttavia la suddetta norma non dispensa affatto gli abilitati dal versamento della relativa tassa regionale, obbligatoria e soggetta a verifica da parte dell’ordine professionale cui ci si intende iscrivere. A tal proposito, e soprattutto nel supremo interesse dei futuri professionisti, si chiede di comunicarne l'avvenuto versamento al Servizio Esami di Stato, che provvederà tempestivamente ad aggiornare la banca dati di Ateneo.
Al link sottoindicato è disponibile il modello di autocertificazione di abilitazione predisposto dal Servizio.